STATUTO
STATUTO
“ASSOCIAZIONE OPERATORI DEI DISTRETTI SANITARI
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA”
ARTICOLO 1 (Scopi, finalità e sede dell’Associazione)
L’Associazione degli Operatori dei Distretti della Regione Friuli Venezia Giulia è una libera associazione senza scopo di lucro. Missione della Associazione (di seguito per brevità indicata come A.) è promuovere e sostenere la cultura del cambiamento in generale e in particolare nel sistema di salute territoriale, sostenendo il processo di aziendalizzazione e l’attivazione di modelli gestionali coerenti con l’ obiettivo prioritario di tutela della salute globale e del benessere dell’individuo e della comunità. L’A. tende al conseguimento dei seguenti obiettivi:
L’A. partecipa al Coordinamento Nazionale delle Associazioni Regionali di Distretto (CARD) per completare il quadro conoscitivo delle singole organizzazioni regionali ed arricchire il confronto, apportandovi le valide esperienze locali. L’A. ha sede presso la Azienda Sanitaria n. 5.
ARTICOLO 2 (Soci)
L’A. è composta da:
Soci Fondatori: sono i presenti all’Assemblea costituiva elencati nell’allegato che hanno partecipato alla fase costitutiva dell’Associazione. Soci Ordinari: sono tutti gli Operatori dei Distretti delle A.S.S. della Regione FVG ed ogni altro professionista o cittadino che condivida gli scopi e le finalità dell’A. e che vengono ammessi dal Consiglio Direttivo, su richiesta degli interessati.Soci Onorari: sono persone, nominate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che si siano particolarmente distinte con studi, ricerca, ed iniziative organizzative nei vari campi di cui al precedente articolo uno. Soci Istituzionali e/o Sostenitori: sono Enti Pubblici o Privati, Associazioni od altre istituzioni con o senza personalità giuridica, accettati dal Consiglio Direttivo, su richiesta del legale rappresentante; si intendono soci sostenitori persone o Enti, Pubblici o Privati, che con particolari elargizioni o donazioni contribuiscano al buon funzionamento dell’A.. I soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura stabilita dall’Assemblea dei Soci. Tutti i soci hanno diritto di voto. Possono essere eletti negli organi societari i soci fondatori, gli ordinari e gli onorari; i soci Istituzionali e Sostenitori hanno diritto al solo elettorato attivo per il solo tramite del legale rappresentante. La qualifica di socio si perde: Per dimissioni volontarie; Per morosità in due anni consecutivi, della quota associativa; Per radiazione, relativamente a fatti ritenuti lesivi agli interessi dell’A., resa esecutiva dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 3 (Organi dell’A.)
Sono organi dell’A.:
L’Assemblea dei soci.
Vi possono intervenire tutti i soci; i Soci Istituzionali e Sostenitori intervengono con il loro rappresentante legale o suo delegato. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’A., coadiuvato dal segretario per la stesura del verbale. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno. L’ assemblea Straordinaria può essere convocata sia dal Presidente, sia dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa dei componenti, sia da un numero di Soci Fondatori e Ordinari pari ad almeno 1/5 degli stessi; la convocazione avviene tramite comunicazione scritta affissa all’Albo dell’A. presso la Sede 15 giorni prima della data stabilita e la diffusione attraverso appropriati canali di comunicazione. In caso di votazione per l’elezione delle cariche direttive il voto è segreto. L’Assemblea delibera lo scioglimento dell’A. e dispone dei suoi beni con il voto dei 2/3 dei Soci Fondatori congiuntamente al voto dei 2/3 dei Soci Ordinari. L’Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
Il Consiglio Direttivo
E’ formato da 18 componenti, compreso il Segretario, ed è legalmente costituito con la presenza di almeno 10 componenti in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è costituito dai consiglieri presenti a prescindere dal loro numero. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dalla Assemblea con voto palese da tenersi entro quindici giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio in carica. Ogni socio avente diritto può esprimere fino a diciotto preferenze. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, e fino allo svolgimento delle successive elezioni, possono essere sostituiti da soci nominati dal Consiglio Direttivo, mediante approvazione con maggioranza dei voti, con preferenza per i soci operanti presso la stessa Azienda Sanitaria di appartenenza del socio dimissionario. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, ordinariamente almeno tre volte l’anno o straordinariamente, su richiesta di almeno sette componenti; i verbali sono tenuti da un segretario nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo concorre alla promozione ed alla tutela del perseguimento degli obiettivi statutari; accetta le dimissioni del socio; il Consiglio Direttivo valuta e dispone la revoca dei soci per radiazione dagli Albi Professionali, per apertura di provvedimenti penali a carico, per comportamenti contrari agli scopi dell’A., per comportamenti indegni, per morosità.
Il Presidente
Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i componenti del Consiglio stesso per la durata del Consiglio Direttivo stesso ed è rieleggibile. Il Presidente ha la responsabilità legale dell’A. e la rappresenta. E’ il garante degli scopi della A.; egli può delegare le sue funzioni al Vice Presidente. Contro il Presidente il Consiglio Direttivo, con almeno 10 voti, può approvare una mozione di sfiducia. In tal caso il Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Presidente entro trenta giorni è tenuto ad indire nuove elezioni.
Il Vice Presidente
Viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.Il SegretarioViene nominato dal Presidente fra membri del Consiglio Direttivo e ha la funzione di redigere i verbali delle riunioni degli organi dell’A..
Il Tesoriere
Viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Il tesoriere amministra i fondi dell’A., presenta un rendiconto al Consiglio direttivo ed un bilancio annuale all’Assemblea. Egli può aprire conti correnti, con il consenso del Consiglio Direttivo, gestire il bilancio delle iniziative
dell’Associazione.
ARTICOLO 4 (Modifiche dello Statuto)
Lo statuto può essere modificato su proposta di almeno 1/5 dei Soci Ordinari e voto favorevole dei 2/3 dei presenti all’Assemblea legalmente costituita. Il voto è palese.
ARTICOLO 5 (Norme transitorie e finali)
Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dalla prima Assemblea ed è costituito da numero 18 componenti e dura in cari per mesi 3. Entro la scadenza dei 3 mesi verrà indetta un’Assemblea aperta a tutti i soci per l’elezione degli organi previsti dallo statuto. Il Consiglio Direttivo così costituito provvederà alla attribuzione delle cariche statutarie e alla costituzione degli organismi previsti secondo quanto stabilito dal precedente articolo 3. La quota associativa è soggetta ad aggiornamento sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti del medesimo”.
Eventuali modifiche statutarie devono ritenersi integrative al presente statuto.